Anatocismo. Ammortamento alla francese

Anatocismo. Ammortamento alla francese
L'anatocismo si configura quando sono computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano mai al capitale. Gli interessi di periodo, al contrario, sono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo. Lo ha stabilito la XVII Sezione Civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17766 pubblicata in data 19 settembre 2019.

Nell’ammortamento francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In questo modo, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante.

Per queste ragioni la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’opzione per l’ammortamento alla francese non comporti l’applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.

La Cassazione, inoltre, ha più volte ribadito che il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli matematici, l’esatto contenuto delle obbligazioni dedotte senza alcun margine di incertezza o discrezionalità. Non rileva, pertanto, la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Avv. Daniele Franzini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori