Adeguatezza degli investimenti

Adeguatezza degli investimenti

L’adeguatezza degli acquisti di strumenti finanziari, con particolare livello di rischio (obbligazioni argentine), può desumersi dalle numerose operazioni eseguite dall’investitore, nello stesso periodo, di strumenti sofisticati e volatili connotati da rilevanti rischi di perdita, con frequenti operazioni speculative di acquisto e vendita nell’arco di pochi giorni. Lo ha stabilito con sentenza n. 3335 del 5.2.2019 la Corte di Cassazione, pur precisando che il profilo soggettivo del cliente e la sua propensione al rischio non possono determinare l'elusione dell'assolvimento dell'obbligo informativo.

Costituisce, infatti, obbligo endocontrattuale dell'intermediario l'acquisizione di informazioni sul cliente tali da consentire di delineare un profilo soggettivo dello stesso che ne evidenzi le potenzialità economiche e patrimoniali e la conseguente propensione all'investimento ed al rischio. La mancanza di un profilo attendibile non determina alcuna attenuazione dell'obbligo informativo, anche se desumibile dalla sottoscrizione della clausola, generalmente predisposta unilateralmente dall'intermediario, di rifiuto di fornire informazioni da parte dell'investitore.

Ad eccezione dell'investitore abilitato o professionale, la accertata propensione al rischio del cliente non elimina l'obbligo informativo, ma lo conforma in modo biunivoco. In particolare, l'esperienza dell'investitore e le sue dichiarate ed accertate scelte d'investimento incidono sulla selettività delle informazioni da fornire, nel senso che verosimilmente esse devono riguardare caratteristiche specifiche e non generalmente conoscibili del prodotto. D'altra parte, tanto più è elevata la rischiosità dell'investimento, tanto più puntuale deve essere l'adempimento dell'obbligo informativo in relazione a tale specifico profilo.

E ciò non con la finalità, non realizzabile dall'investitore, di azzerare od eliminare il rischio, tendenzialmente connesso alle potenzialità di rendimento dell'investimento, ma al fine di verificare se la scelta dell'investimento sia stata dettata dalla conoscenza effettiva delle variabili che ne conformano la rischiosità. Nella fattispecie, tuttavia, la Corte distrettuale ha ritenuto, con accertamento di fatto, raggiunta la prova che gli investimenti oggetto di causa erano stati dettati dalla conoscenza effettiva, da parte degli investitori, delle variabili che ne esprimevano la rischiosità.

Avv. Daniele Franzini

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