WI-FI e violazione del copyright

WI-FI e violazione del copyright
Avv. Alessandro La Rosa   Responsabile il fornitore di una connessione Wi-Fi gratuita? il parere dell'Avvocato Generale UE Su iniziativa di Sony Music Entertainment, il Tribunale di Monaco di Baviera ha ritenuto responsabile del download illegale di un brano musicale il gestore di un negozio di elettronica che forniva gratuitamente la connessione alla propria rete WI-FI. A seguito dell'impugnazione della detta sentenza, la Corte di Giustizia UE (causa C- 484/14, McFadden) è stata chiamata a decidere se il fornitore di una rete WI-FI ad accesso gratuito e senza restrizioni possa essere considerato alla stregua di un provider di accesso alla rete (secondo la nozione di “mere conduit” fornita della Direttiva "e-commerce") e, in caso affermativo, se lo stesso fornitore possa essere condannato al pagamento di danni da lesione di diritti d'autore di terzi per l'omesso controllo dei dati trasmessi attraverso la propria rete WI-FI (direct liability). La Corte deve anche chiarire se tale soggetto possa essere destinatario di un ordine che gli vieti di consentire il ripetersi di specifiche violazioni e gli imponga una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza (indirect liability); e, infine, quale contenuto debba avere un tale ordine inibitorio. Con parere dello scorso 16 marzo, l'Avvocato Generale ha preliminarmente chiarito che non osta alla qualifica di intermediario come œmere conduit” la fornitura libera e gratuita di una rete WI-FI. Sul punto, milita il fatto che la nozione di “fornitore di accesso alla rete” in ambito comunitario comprende ogni attività , resa in un contesto commerciale, che consente di accedere ad una connessione Internet. Ne segue che il fornitore di una rete WI-FI gratuita può godere delle limitazioni di responsabilità previste per i “mere conduit” se ricorrono le specifiche condizioni previste dalla citata Direttiva (i.e. egli non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse). Solo in presenza di dette condizioni, anche il provider di una rete WI-FI gratuita non può essere considerato direttamente responsabile, e condannato al risarcimento di eventuali danni, di violazioni commesse da terzi utilizzando la sua rete. Il detto operatore è invece certamente responsabile se, in presenza di un ordine specifico dell'autorità, non vi ottemperi: ordine che “chiarisce l'Avvocato Generale- ben potrà essere accompagnato dalla previsione di una sanzione pecuniaria per il caso di inosservanza. Quanto infine al perimetro di un siffatto ordine, viene confermata la validità  di quanto già espresso dalla Corte di Giustizia in riferimento alla causa C-314/12, UPC Telekabel (commentata qui sul sito www.owlitalia.com). In particolare tele ordine (injunction) deve prevedere misure preventive che: siano effettive, proporzionate e dissuasive (come voluto dalla Direttiva 2004/48/CE); siano finalizzate alla prevenzione di specifiche violazioni (specific infringement); non consistano in un obbligo generale di sorveglianza; realizzino un equo bilanciamento dei diritti fondamentali eventualmente configgenti.
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