E’ valido il contratto quadro sottoscritto da una sola parte

E’ valido il contratto quadro sottoscritto da una sola parte
Avv. Daniele Franzini Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 D.Lgs n. 58/1998, deve ritenersi rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 898 del 16.1.2018. In particolare, la Corte ha affrontato, quale questione di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c., il tema della validità o meno del contratto quadro prodotto in giudizio e recante la sola sottoscrizione del cliente, sul quale si era creato un acceso contrasto giurisprudenziale sia in sede di legittimità che di merito. Tra le motivazioni poste a fondamento della pronuncia, la Corte ha evidenziato che il requisito della forma, nel caso preso in esame, va inteso non tanto in senso strutturale, ma funzionale, nel senso appunto che, con riferimento agli obiettivi della normativa, il contratto quadro deve essere redatto in forma scritta e, per il suo perfezionamento, è indispensabile la sottoscrizione da parte dell’investitore e la consegna di una copia, mentre il consenso da parte della banca può emergere anche da comportamenti concludenti. Inoltre, la Corte ha affermato che la tesi della nullità del contratto, a causa della mancata sottoscrizione del funzionario della banca, si muove in un'ottica esasperatamente sanzionatoria e perviene ad un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è qui preordinata.
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