Valenza delle risoluzioni consensuali ai fini della disciplina applicabile ai licenziamenti collettivi

Valenza delle risoluzioni consensuali ai fini della disciplina applicabile ai licenziamenti collettivi
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15401 del 20 luglio 2020 ha affermato che nel numero minimo dei cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, devono includersi anche altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro.
Il caso

Un lavoratore si era visto rigettare dalla Corte di Appello di Milano il reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato legittimo il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro.

La sentenza aveva escluso la natura verbale, così come quella ritorsiva del licenziamento, affermando la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro in conseguenza della esternalizzazione dell'attività cui era addetto il ricorrente) e aveva altresì escluso la violazione della legge 223/1991, inapplicabile in assenza di prova del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a cinque nell'arco di centoventi giorni.

Avverso tale sentenza il lavoratore ricorrente ricorreva in Cassazione lamentando con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 I. 223/1991, per mancanza di prova del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a cinque nell'arco di centoventi giorni.

Secondo la difesa del lavoratore, infatti, andava computato nel novero dei licenziamenti anche la risoluzione consensuale del rapporto di una dipendente che non aveva accettato il trasferimento disposto dall’azienda; tale risoluzione era idonea ad integrare licenziamento secondo la Direttiva 98/59 CE, come interpretata in particolare dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C422/14.

La Corte di Cassazione riteneva fondato tale motivo di ricorso.

Il principio

La Corte di Cassazione, uniformandosi al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, afferma il superamento della precedente interpretazione dell'art. 24 I. 223/1991, anche alla luce del d.lgs. 151/97 di attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti - in presenza dei quali, in base all’art. 4 della L. 223/1991, deve essere attivata la procedura collettiva di informazione e consultazione sindacale - rientrano anche le risoluzioni consensuali che siano l’esito di un trasferimento comunicato dal datore e non accettato dal dipendente.

 

Avv. Francesca Frezza
 
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori