
In caso di usura originaria in un contratto di mutuo, la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari corrispettivi e/o moratori previsti dalla clausola nulla, ma non quelli previsti da altra clausola legittima, che rimangono interamente dovuti. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione civile con l’ordinanza del 9 novembre 2020, n. 24992.
Una società cliente di un istituto di credito proponeva ricorso in Cassazione, deducendo, in sostanza, che la sentenza di appello ad essa sfavorevole, sarebbe stata errata per non avere affermato il principio, in base all’art. 1815 c.c., per cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, sul presupposto che tale norma imperativa “non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone altresì (si noti l'uso della congiunzione "e") che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi”; il che sarebbe coerente alla sua ratio “di punire, anche sul piano civilistico, una condotta penalmente rilevante”, onde una lettura riduttiva la priverebbe della sua portata sanzionatoria.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, giacché ha ravvisato che l'espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e", la quale conduce ad un significato diverso da quello prospettato dalla ricorrente.
Circoscrivendo a quel che si definisce "la clausola", il legislatore - secondo la Cassazione - non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale e, immediatamente, ne ha determinato gli effetti in termini pieni e realmente sanzionatori.
Ciò posto, la Corte ha concluso che non si può non rilevare che il legislatore ha fatto una scelta conservativa - nullità parziale - di tipico genere, dunque cade la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda, e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro.
Avv. Daniele Franzini