Usura sopravvenuta. Intervengono nuovamente le Sezioni Unite

Usura sopravvenuta. Intervengono nuovamente le Sezioni Unite
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo il fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, con la quale hanno risolto un contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità o meno della normativa antiusura (L. 108/1996) ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima. Il problema della c.d. “usura sopravvenuta” riguarda i finanziamenti (soprattutto a tasso fisso) stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996 (ma anche i finanziamenti stipulati successivamente), in cui gli interessi originariamente pattuiti nell’ambito del tasso-soglia, a seguito della sopraggiunta modifica del limite di usurarietà, si attestano al di sopra dello stesso. In seno alla giurisprudenza di legittimità sono maturati, al riguardo, due contrastanti indirizzi: da un lato vi era chi escludeva la configurabilità del fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” ritenendo che il superamento del tasso-soglia degli interessi corrispettivi, originariamente convenuti in modo legittimo, in corso di esecuzione del rapporto non potesse determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c. la riconduzione entro il tasso-soglia stabilito dalla legge; dall’altro lato vi era chi, viceversa, riteneva ammissibile la configurazione del fenomeno usurario in corso di rapporto, atteso che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con la L. n. 108 del 1996, art. 4), pur non essendo retroattive, comporterebbero l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore.

In particolare, la Suprema Corte ha rammentato che la problematica si era posta subito dopo l'entrata in vigore della legge 108, tanto che il legislatore decise di intervenire con la nota norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, nella quale è stato chiarito che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Secondo le Sezioni Unite deve negarsi la configurabilità dell'usura sopravvenuta, atteso che il giudice è vincolato all'interpretazione autentica delle norme; segnatamente, il divieto di usura è contenuto esclusivamente nell'art. 644 c.p., mentre la legge 108/96 si limita a prevedere il meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati usurari e l'art. 1815 c.c. contiene una sanzione in caso di usura.

Di talché, ha stabilito Corte: "sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen., ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Ne deriva che deve ritenersi priva di fondamento la tesi dell’illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia usura solo nel corso del rapporto, ma contenuto nei limiti della soglia alla data della pattuizione.

Avv. Daniele Franzini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori