La Cassazione si pronuncia sulla tutelabilità del progetto d’arredamento d’interni di un negozio

La Cassazione si pronuncia sulla tutelabilità del progetto d’arredamento d’interni di un negozio
La Corte di Cassazione conferma la proteggibilità dei disegni ed opere di architettura relativi all'arredamento di interni di un punto vendita, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di singole componenti si organizzano e coordinano per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore.

Con sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020 la Corte di Cassazione si è espressa sull'annosa questione avente ad oggetto la tutelabilità del progetto d'arredamento degli interni dei negozi e punti vendita appartenenti alla catena della Kiko, società operante nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.

Nello specifico, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulla proteggibilità, ai sensi dell'art. 2, n. 5, LDA, del progetto di architettura realizzato su commissione della stessa Kiko ed utilizzato per l'arredo dei suoi negozi.

In punto di fatto la Cassazione ha confermato (non rinvenendo vizi motivazionali nella decisione d'appello) che trattasi, nel caso di specie, di “ una specifica forma espressiva, un progetto ben definito di arredamento d'interni ”, rilevando come “ l' elaborazione progettuale degli ambienti, e quindi la forma espressiva dell'autore, preved [a] una serie di elementi, la cui scelta, coordinamento ed organizzazione si rivela […] dotata del carattere creativo richiesto ”; elementi, tra l'altro, che risultano costantemente realizzati e riprodotti nei diversi punti vendita della catena secondo il progetto iniziale, “al di là dell'inevitabile adattamento dell'idea creativa ai vincoli strutturali dovuti alla conformazione delle singole unità immobiliari utilizzate da Kiko per i propri negozi ”.

In diritto, di particolare interesse è la motivazione fornita dalla Corte sul tema del livello di richiesta creatività da un prodotto autorale avente anche fini utilitaristici. Invitati ad esprimersi sulla distinzione tra disegni ed opere d'architettura (proteggibili, come già ricordato, ai sensi dell'art. 2, n. 5, LDA) ed opere di design (di cui all'art. 2, n. 10, LDA), i Giudici hanno considerato innanzitutto come, pur essendo “ vero che le opere ed i disegni di architettura si distinguono da quelle di arte pura, essendo per definizione forme di "arte applicata", volte alla soluzione di problemi di utilità ”, tuttavia , “quando il legislatore ha voluto riservare la tutela autorale soltanto ad una fascia elevata di creatività, in correlazione alla specifica destinazione dell'opera dell'ingegno al mercato, lo ha espressamente indicato, come ad es. ha fatto per le opere del disegno industriale ” (per le quali è richiesto anche l'accertamento del “valore artistico”), ma non, per l'appunto, per i progetti d'architettura.

Del resto, sembra rilevare la Corte, anche per quel che riguarda le opere di design le maglie stringenti del requisito del “valore artistico” dovrebbero essere “allentate”, quantomeno dopo la decisione (espressamente citata nella sentenza in commento) del 12 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, causa C-683/17, secondo cui “ l'art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29/CE […] va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento Principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico ”.

La Corte giunge così ad esprimere, sul punto, il seguente principio di diritto:un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico , ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile come progetto di opera dell'architettura, ai sensi dell'art. 5, n. 2 LA ("i disegni e le opere dell'architettura"), a prescindere dal requisito dell'inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale".

 
Avv. Riccardo Traina Chiarini
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