Avv. Alessandro La Rosa
Già lo scorso 22 febbraio, con provvedimento emesso inaudita altera parte, il Tribunale delle Imprese di Roma aveva ordinato a Dailymotion, video sharing platform francese controllata al 100% dal Gruppo Vivendi, di rimuovere immediatamente tutti i video estratti dal noto reality Mediaset «L’Isola dei famosi», caricati dagli utenti senza alcuna autorizzazione. Con la recentissima ordinanza del 28 giugno c.a., l’Autorità giudiziaria ha confermato che Dailymotion fornisce un servizio che va ben al di là della mera fornitura di attrezzature tecniche per la memorizzazione di materiale audiovisivo e, pertanto, compie un atto di comunicazione al pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore che presuppone l’autorizzazione del titolare dei diritti. Dailymotion, si legge nel provvedimento, “è consapevole” che attraverso i propri servizi “rende possibile” o quanto meno “agevola” l’accesso a opere di terzi da parte dei propri clienti che, conformemente a quanto stabilisce la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, vanno considerati “pubblico nuovo” rispetto ai telespettatori del programma Mediaset.
Con l’ordinanza in questione il primo giudice cautelare ha confermato integralmente il provvedimento emesso inaudita altera parte il 22 febbraio u.s..
In particolare confermando che la pubblicazione attraverso Dailymotion di contenuti video Mediaset necessita della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti (“la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione on-line come quella del tipo in oggetto integra un atto di comunicazione, ai sensi dell’art.3, paragrafo 1, della direttiva CE 29/2001, e, quindi, rientra tra gli atti che richiedono, per la loro effettuazione, l’autorizzazione dei titolari di diritti esclusivi sull’opera creativa oggetto di comunicazione (sul punto cfr. in particolare la sentenza della CGE del 14.6.2017 Brein vs Ziggo)” e che Dailymotion non può essere considerata un hosting “passivo” (“emerge che il portale gestito dalla società resistente non sia una semplice piattaforma di condivisione, ma un portale che consente una facile e svariata scelta, con una semplice consultazione, di numerosissimi filmati e/o frammenti di filmati in massima parte opera di terzi non casualmente immessi dagli utenti, ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie a cui sono collegati preselezionati messaggi pubblicitari, con la presenza di suggerimenti sulla consultazione di alcune pubblicazioni in base al tema oggetto degli stessi, il tutto regolamentato da una serie di regole di utilizzo del sito”).
Con l’ulteriore conseguenza che il Giudice romano non ha ritenuto “condivisibile la giurisprudenza che limita il ruolo attivo dell’hosting al solo caso in cui il gestore operi (manipolandolo ndr) sul contenuto sostanziale del video registrato sulla piattaforma, valorizzando l’indicazione fornita nel “considerando n.43 della direttiva”.
L’ordinanza del Tribunale delle Imprese di Roma, nel confermare il consolidato orientamento della stessa Sezione Impresa, si pone in piena sintonia con la recente proposta europea di direttiva del diritto d’autore nel mercato unico digitale. Tale proposta, infatti, chiarisce che le piattaforme di condivisione di contenuti protetti forniscono un servizio che necessita della preventiva autorizzazione, tramite accordi di licenza, dei titolari dei diritti sui detti contenuti e che, in considerazione delle specificità del servizio reso, non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità attualmente previsto per i meri intermediari “passivi” dalla direttiva sul commercio elettronico.
Related Posts