Il trattamento di dati personali per finalità di polizia non è soggetto alla disciplina sulla privacy.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte, con la sentenza n. 10637/2016, ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale il Codacons aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva confermato la legittimità del provvedimento del Garante Privacy con il quale il presidente del Codacons si era visto negare la possibilità di conoscere l'origine dei dati iscritti a suo carico nel Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nel suddetto provvedimento di rigetto, il Garante aveva evidenziato come, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, i diritti di cui all'art.7 non possono essere esercitati “ con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile del trattamento o con ricorso ex art. 145“ ove il trattamento risulti effettuato dalle forze di polizia su dati destinati a confluire nel proprio Centro Elaborazione Dati in base alla legge.
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