Spetta al Giudice italiano l'accertamento della giurisdizione sull'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali costituita in Italia e che abbia trasferito la sede legale all' estero successivamente all'emersione dello stato di crisi e nell' anno precedente alla dichiarazione di fallimento.
Ciò nell'ipotesi in cui il trasferimento di sede legale non sia accompagnato anche dal trasferimento "dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva e amministrativa". Lo hanno deciso con la sentenza n. 3059 del 17.2.2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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