Trasferimento dei dati verso i paesi extra UE-SEE: le nuove clausole contrattuali tipo

Trasferimento dei dati verso i paesi extra UE-SEE: le nuove clausole contrattuali tipo
La Decisione Esecutiva della Commissione del 4 giugno scorso ha aggiornato le clausole contrattuali tipo che regolano il rapporto tra esportatori e importatori per il trasferimento dei dati verso i paesi extra UE-SEE.

La Commissione Europea, con la decisione esecutiva 2021/914 dello scorso 4 giugno, ha finalmente predisposto il nuovo set di clausole contrattuali tipo (SCC) per il trasferimento dei dati personali verso i paesi fuori dall’area UE-SEE. L’ultimo intervento di questo tipo risale al lontano 2010.

Le nuove clausole contrattuali tipo

Il notevole sviluppo tecnologico di questi ultimi anni ha reso ancora più rilevante il tema del trattamento dei dati personali e, conseguentemente, della tutela degli interessati, rendendo imprescindibile un aggiornamento delle SCC.

Per questi motivi, la decisione della Commissione è finalizzata a garantire, agli interessati le stesse tutele riconosciute all’interno dell’Unione Europea, anche in caso di trasferimenti extra UE.

Le novità introdotte con la Decisione Esecutiva 2021/914

Diversamente dalla precedente versione, che disciplinava solo due situazioni soggettive tipo rilevanti, le nuove clausole prevedono ben quattro diverse ipotesi soggettive. In aggiunta alle clausole generali, che si applicano in ogni caso, sono, infatti, predisposti quattro moduli specifici che devono essere allegati al contratto base sotteso tra le parti.

Una novità ulteriore è riconducibile alla previsione della clausola c.d. di “docking: le clausole e i relativi moduli allegati sono immodificabili, tuttavia, viene riconosciuta alle parti la possibilità di includere le SCC in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, “purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati”.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi tra le parti e nei confronti degli interessati (definiti nelle SCC quali “terzi beneficiari”), le clausole tipo riprendono quanto predisposto dal Regolamento europeo 2016/679. Gli interessati hanno il diritto di ricevere una copia delle clausole contrattuali tipo e ad essere informati delle categorie di dati personali trattati e di eventuali trasferimenti successivi, mentre l’esportatore e l’importatore devono essere sempre in grado di dimostrare il rispetto delle clausole SCC.

Decorrenza della Decisione e Periodo di transizione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e abroga le precedenti deliberazioni (la 2001/497/CE e la 2001/87/UE) della Commissione a decorrere dal 27 settembre 2021.

È inoltre previsto un periodo di adeguamento di diciotto mesi (fino al 27 dicembre 2022). I contratti conclusi sulla base delle vecchie decisioni della Commissione prima della loro abrogazione, sono ritenuti validi fino al 27 dicembre del 2022; ma solo a condizione che i trattamenti oggetto di tali contratti rimangano invariati e che siano prestate garanzie adeguate nel trasferimento dei dati personali.

Finalmente è stato realizzato ciò che da anni era ormai avvertito come una esigenza impellente. Le novità introdotte con la decisione n. 914 rappresentano un forte segnale di apertura in favore della circolazione dei dati personali, seppur nel rispetto della legislazione di settore. Del resto il trasferimento dei dati e la loro libera circolazione costituiscono, oggi, un elemento imprescindibile per l’implementazione e lo sviluppo dell’impresa 4.0 e la Commissione Europea ha dimostrato di crederci fortemente, predisponendo delle basi più solide per garantire una maggiore tutela ai diritti degli interessati.

Avv. Vincenzo Colarocco e Dott.ssa Simona Lanna

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori