Avv. Flaviano Sanzari
Come noto, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale esercizio del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con una recente ordinanza del 13 giugno scorso, con la quale ha deciso il ricorso presentato da una ONLUS, che agiva per accertare il carattere diffamatorio e discriminatorio della condotta dell’Editoriale Libero s.r.l. e di Vittorio Feltri, per la pubblicazione dell’articolo “Turpe speculazione. Elenco dei papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri. Nel 2016 fatturati milionari per Coop ed associazioni cattoliche”.
Il Tribunale di Milano, richiamando i principi consolidati in tema di lecito esercizio del diritto di cronaca, ha ritenuto che l’articolo censurato, a partire dal titolo, costituisse un’offesa gratuita, risultando evidente l’intenzione di Libero di indicare ai propri lettori la natura para-delinquenziale delle attività di accoglienza e dei fondi legittimamente ricevuti per svolgerle, non ravvisando, quindi, gli estremi per riconoscere la scriminante del diritto di cronaca e critica (come definiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte) e ritenendo, pertanto, ingiustificata la lesione alla reputazione dell’associazione ricorrente.
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