Tra cronaca e oblio la parola alle sezioni unite

Tra cronaca e oblio la parola alle sezioni unite
Avv. Flaviano Sanzari Con ordinanza depositata lo scorso 5 novembre, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, al fine di stabilire criteri univoci di bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto d’informazione. L’occasione è stata fornita da un caso tipico, pervenuto all’esame della Suprema Corte, riguardante la pubblicazione ad anni di distanza, nel 2009, di un articolo su un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione a cui era stato condannato e, di fronte alla pubblicazione dell’articolo, aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali. La Cassazione, ripercorrendo la vicenda e le ultime conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza, ne prende le distanze, rilevando come i punti finora individuati, in presenza dei quali appare giustificata la compressione del diritto all’oblio a favore di quello di cronaca, costituiscono un elenco non chiarissimo, che potrebbe condurre a un’eccessiva riduzione dei casi di prevalenza dell’oblio, sino a renderlo di fatto inefficace. Tanto più che nel frattempo - sottolinea l’ordinanza - è entrato in vigore il regolamento comunitario sulla protezione dei dati, con una circostanziata disciplina dei casi in cui è possibile, da parte della persona interessata, la richiesta di rimozione dei dati personali che la riguardano. E allora, l’ordinanza conclude osservando che l’assetto assai delicato dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero rende «ormai indifferibile» l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento, che permettano agli operatori del diritto di conoscere i presupposti che autorizzano la presentazione della domanda per impedire l’ulteriore diffusione di una notizia legittimamente pubblicata in passato.
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