Avv. Daniele Franzini
La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella ‘impropria’, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, qual è indubbiamente il rapporto di lavoro.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13647 pubblicata in data 21 maggio 2019.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità della domanda di pignoramento presso il terzo (società datoriale) dei crediti maturati dal debitore proposta da un soggetto creditore del lavoratore, si è concentrata sulla cd. compensazione impropria ovvero quella compensazione effettuata tra i crediti spettanti al debitore a titolo di retribuzione e di tfr e il maggior credito vantato dalla terza pignorata a titolo risarcitorio.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini dell’applicabilità della compensazione atecnica, l’identità ed unicità del rapporto da cui originano i reciproci crediti non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento.
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