Terzo pignorato e vincolo di indisponibilità delle somme

Terzo pignorato e vincolo di indisponibilità delle somme
Avv. Daniele Franzini Nel caso in cui il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., eccepisca la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme sottoposte a pignoramento, il Giudice dell’Esecuzione è tenuto a svolgere una sommaria attività accertativa, procedendo – ove ritenga effettivamente sussistente un vincolo di indisponibilità - alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero - per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo - all’assegnazione del credito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21528 del 15.9.2017. Nel caso in commento, il pignoramento era stato promosso nei confronti del Ministero dell’Interno (debitore esecutato) e della Banca d’Italia (terzo pignorato quale tesoriere del Ministero). Nel processo esecutivo la Banca d’Italia aveva dichiarato che le uniche somme di pertinenza del Ministero dell’Interno esistenti presso la medesima erano quelle giacenti in contabilità speciale, come tali non assoggettabili ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Roma, adito con giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, aveva ritenuto che la Banca d'Italia avesse fatto valere un vincolo di impignorabilità, non deducibile dal terzo pignorato, e pertanto aveva accolto la domanda del creditore procedente, dichiarando la Banca d'Italia debitrice del Ministero esecutato per un importo pari a quello precettato nel giudizio di esecuzione, aumentato della metà. La Corte d'Appello di Roma, rigettando l'appello proposto dalla Banca d'Italia, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma ribadendo la carenza di interesse del terzo a far valere vincoli di impignorabilità nonché la positività della relativa dichiarazione. Con ricorso per cassazione, la Banca d’Italia aveva dedotto: che la propria dichiarazione era riferita alla contabilità speciale 1903 ("Addizionale IRPRF enti locali"); che le somme giacenti in detta contabilità speciale erano di competenza degli enti locali e perciò non potevano essere aggredite dai creditori del Ministero dell'Interno; che a questo scopo il legislatore aveva previsto la nullità del pignoramento, rilevabile d'ufficio; che quindi non si trattava di un regime di impignorabilità ordinaria, ma di esonero della Tesoreria dagli obblighi di custodia, che impediva radicalmente che si producesse l'arresto del credito proprio del pignoramento; che - poichè la norma era rivolta direttamente alla Banca d'Italia - questa aveva un interesse diretto a far valere il proprio esonero dagli obblighi di custodia del credito pignorato ordinariamente incombenti sul terzo pignorato; che, in conclusione, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Come anticipato, la S.C., con la sentenza in esame, ha statuito che la rilevabilità ufficiosa del vincolo di indisponibilità delle somme impone al Giudice dell’Esecuzione di svolgere nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dall’art. 484, co. 1, c.p.c. una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero all’assegnazione del credito. In entrambi i casi la tutela contro i provvedimenti resi dal Giudice dell’Esecuzione è affidata al rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., salva l’opposizione del debitore esecutato volta a far valere l’impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
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