Tenuta del libro dei soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l. PMI: il punto del Consiglio Notarile di Milano

Tenuta del libro dei soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l. PMI: il punto del Consiglio Notarile di Milano
Il 16 settembre scorso il Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, è intervenuto con la massima n. 215 in tema di s.r.l. con quote dematerializzate, fornendo interessanti chiarimenti interpretativi circa la tenuta del libro dei soci e l’esercizio dei diritti sociali.

Il libro dei soci 

La massima 215 si pone nel solco della “Legge Capitali” (L. 21/2024), la quale, avendo statuito la possibilità di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle s.r.l. PMI, ha anche reintrodotto l’obbligo per dette società di tenere il libro dei soci (comma 2-quater dell’art. 26 D.L. 179/2012). Come noto il processo di dematerializzazione consiste nel emettere o trasformare quote sociali cartolari in partecipazioni digitali che, pertanto, possono registrate con protocolli digitali e trasferite attraverso annotazioni telematiche. In tale contesto, l’obbligo di tenere il libro soci, come motivato dal Consiglio, ha una funzione prettamente documentale e informativa, in ragione della gestione accentrata delle partecipazioni, che si basa sulla scritturazione contabile presso gli intermediari aderenti al sistema della gestione accentrata piuttosto che sulla iscrizione nel registro delle imprese. Ciò, appunto, per rispecchiare un’esigenza di trasparenza e rintracciabilità.

Il Consiglio Notarile prosegue chiarendo che l’obbligo di tenuta dei libri sociali si verifica anche in mancanza di alcuna espressa disposizione statutaria in proposito. In tal senso, mentre l’emissione di quote dematerializzate richiede la presenza di una apposita clausola nello statuto (come peraltro precisato dalla precedente Massima del Consiglio Notarile n. 214), invece l’obbligo di tenuta del libro dei soci in caso di s.r.l. PMI con quote scritturali (dematerializzate) opera indipendentemente da alcuna disposizione dello statuto. Tale obbligo si giustifica, infatti, proprio in ragione dell’art. 26 D.L., comma 2-quater, 179/2012, il quale fa sorgere detto obbligo ex se, per previsione normativa (“2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. (…)”).

Quanto poi alle indicazioni da riportare nel libro dei soci, la massima interviene richiamando i dati di cui all’art. 26, comma 2-quater, d.l. 179/2012 e chiarendo come tali dati corrispondano – tendenzialmente – a quelli previsti dall’art. 2421, comma 1, n. 1, c.c. (art. 2421, comma 1, n. 1, c.c.: “Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti”). Si chiarisce altresì come tali dati debbano essere omogenei tanto per le partecipazioni dematerializzate quanto per quelle ordinarie, ciò al fine di garantire coerenza e trasparenza nella rappresentazione della compagine della società.

L’esercizio dei diritti sociali

Quanto invece alla circolazione delle quote sociali, si evidenzia come la disciplina della circolazione delle quote e della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, sia differente a seconda che si tratti di quote ordinarie o dematerializzate.

Per le prime – le quote ordinarie, non dematerializzate – si applica il regime legale ordinario. In tal senso, per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali è necessario che l’atto di trasferimento sia depositato presso il registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2470 c.c.. Le annotazioni nel libro dei soci hanno, infatti, solo valore informativo e non costitutivo (non incidendo sulla legittimazione), salvo diversa disposizione statutaria espressa.

Per le seconde, le quote dematerializzate, non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2470 c.c., ma l’art. 83-bis e seguenti TUF, sia per regolare le modalità per rendere efficaci i trasferimenti delle quote nei confronti della società, sia per disciplinare l’esercizio dei diritti sociali, interamente affidato all’intervento degli intermediari aderenti al sistema, presso i conti dei quali sono registrate le quote di ciascun socio. Inoltre, come precisato dal Consiglio Notarile, benché non vi sia una norma che imponga il deposito dell’elenco dei soci delle s.r.l., rispetto all’elenco dei soci titolari di quote dematerializzate si dovrebbe applicare analogicamente l’obbligo previsto dall’art. 2435-bis, comma 2, c.c., per le s.p.a. Dunque, l’elenco dei soci titolari di quote dematerializzate, riferito alla data di approvazione del bilancio, con le indicazioni di cui all’art. 2435, comma 2, c.c., deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio in forza del rinvio di cui all’art. 2478-bis, comma 2, c.c.

Le assemblee e i processi decisionali

Infine, il Consiglio Notarile affronta l’impatto sulle regole legali e statutarie relative alle assemblee e ai processi decisionali, rilevando come “L’adozione del regime della dematerializzazione delle quote non incida in linea di principio sulle regole legali e statutarie di funzionamento delle assemblee e delle decisioni dei soci (…)”. Benché, infatti, in presenza di quote dematerializzate, sia fisiologica la non conoscenza da parte della società della identità e dei recapiti di tutti i soci, la disciplina concernente la convocazione, la partecipazione, i quorum deliberativi e le modalità di adozione delle deliberazioni, rimane invariata, non essendoci incompatibilità – chiarisce il Consiglio – tra le regole della dematerializzazione e quelle che presuppongono la conoscenza dei soci da parte della società.

Come chiarito nella massima, è comunque consentita “l’opportunità di prevedere apposite disposizioni che tengano conto della possibile non conoscenza da parte della società dei dati dei soci titolari di quote dematerializzate”.

Avv. Francesca Folla e Avv. Andrea Bernasconi

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