Tar Lazio: il dato personale tra diritto della personalità e nuovo bene “patrimoniale”

Tar Lazio: il dato personale tra diritto della personalità e nuovo bene “patrimoniale”
Avv. Flaviano Sanzari Il Tar Lazio, con sentenza 260/2020, si pronuncia su un provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited, in relazione a presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (cd. “Codice del Consumo”). Le censure del social network riguardavano innanzitutto la carenza di potere dell’Agcm, che avrebbe invaso un campo di esclusiva competenza dell’Autorità garante per la “privacy”, in quanto non sussisterebbe alcun corrispettivo patrimoniale e, quindi, un interesse economico dei consumatori da tutelare. Il Tribunale Amministrativo, sul punto, ha affermato che a fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati. Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. Deve anche escludersi che l’omessa informazione dello sfruttamento ai fini commerciali dei dati dell’utenza sia una questione interamente disciplinata e sanzionata nel “Regolamento privacy”. Non sussiste, nel caso di specie, alcuna incompatibilità o antinomia tra le previsioni del “Regolamento privacy” e quelle in materia di protezione del consumatore, in quanto le stesse si pongono in termini di complementarietà, imponendo, in relazione ai rispettivi fini di tutela, obblighi informativi specifici, in un caso funzionali alla protezione del dato personale, inteso quale diritto fondamentale della personalità, e nell’altro alla corretta informazione da fornire al consumatore al fine di fargli assumere una scelta economica consapevole.
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