Avv. Daniele Franzini
Il disvalore di mercato iniziale di uno swap costituisce un costo per il cliente e un vantaggio per la banca e deve essere esplicitato nella documentazione contrattuale. Anche laddove tale dato non determinasse un lucro per la banca, deve essere resa al riguardo una adeguata informativa al cliente. Il difetto di informativa integra una violazione dei doveri che incombono sull’intermediario, previsti dall’art. 21 TUF e dai principi di buona fede e correttezza.
Lo ha stabilito il Tribunale Terni, con sentenza del 28 Marzo 2019.
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