Avv. Vincenzo Colarocco
Il Garante Privacy con il provvedimento n. 363 del 22 maggio 2018 emesso nei confronti di una società, Supermoney, che offre servizi di comparazione sul proprio sito web per più settori merceologici (mutui, assicurazioni, luce, gas, telefonia) ha rilevato che la stessa non potrà utilizzare per le finalità di marketing i dati personali acquisiti per mezzo dei c.d. “pop up” con consenso incorporato, in assenza, appunto di un libero e valido consenso per tale trattamento.
Il Garante ha infatti ribadito, ancora una volta, la necessità di acquisire un consenso informato, libero e specifico avuto riguardo alle finalità di trattamento per le quali i dati personali degli utenti sono raccolti.
Nel corso delle verifiche ispettive svolte dall’Autorità si è accertato che il pop up non permetteva l’accesso ai servizi offerti se l’utente non accettava, mediante un'unica casella di spunta, il trattamento dei propri dati per diverse finalità. In effetti, il sito web non consentiva all’interessato e/o utente di procedere alla richiesta di essere contattato, e tanto in assenza di un consenso specifico e facoltativo al trattamento, espresso mediante un’azione positiva inequivocabile.
Supermoney dovrà avvisare tutti i soggetti ai quali ha ceduto le liste di dati personali che questi ultimi non potranno essere utilizzati, salvo sia in grado di dimostrare di aver ricevuto il consenso libero, specifico e differenziato degli interessati.
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