Social network e blog: la diffamazione è aggravata da “altro mezzo di pubblicità”

Social network e blog: la diffamazione è aggravata da “altro mezzo di pubblicità”
Avv. Flaviano Sanzari La diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, in particolare tramite social network, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione. Proprio l'utilizzazione, all’interno della suddetta norma, della particella disgiuntiva - "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità..." - rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dal fax ai social media - che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti. Questo è quanto stabilito dalla quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 8482 del 22 febbraio 2017.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori