Si consolida l’orientamento restrittivo in tema di decorrenza del diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni in caso di annullamento delle dimissioni

Si consolida l’orientamento  restrittivo in tema di decorrenza del diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni in caso di annullamento delle dimissioni
Avv. Francesca Frezza Un dipendente che aveva rassegnato le proprie dimissioni da una azienda sanitaria  all’esito di una complessa vicenda giudiziaria otteneva dalla Corte di Appello di Genova, adita in sede di rinvio, una sentenza che disponeva l’annullamento dell’atto di recesso dal rapporto di lavoro riconoscendo il diritto a percepire le retribuzioni a decorrere dalla data della comunicazione della messa in mora e quindi in un momento antecedente la data del provvedimento giudiziale. La Corte di Cassazione adita dall’ente ospedaliero con sentenza n. 12195 dell’8 maggio 2019 accoglieva il ricorso richiamando in consapevole contrasto con un precedente difforme, l’orientamento più recente di legittimità secondo cui, in caso di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore in stato di incapacità naturale, le retribuzioni spettano dalla data dell’annullamento. Il diritto alla retribuzione non viene inciso dall’efficacia retroattiva del provvedimento giudiziale in quanto il diritto alla percezione del compenso non matura – precisa la Cassazione – salvo espressa previsione di legge, in presenza di una prestazione che non poteva essere resa prima del provvedimento di annullamento.
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