Deve essere cancellata a cura dell’istituto di credito la segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria (CAI) effettuata per l’emissione di assegni mancanti di provvista e avvenuta prima del decorso del termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, previsto dal Decreto Cura Italia. Lo ha stabilito la Sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 25.8.2020.
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale
La ricorrente depositava domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo di ordinare alla banca convenuta la cancellazione dell’iscrizione del proprio nominativo nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria, per avere emesso 4 assegni mancanti di provvista nel periodo tra il 31 marzo 2020 e il 15 aprile 2020.
In particolare, la ricorrente lamentava l’illegittimità della segnalazione alla CAI, in quanto avvenuta senza attendere la decorrenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo ex artt. 8 e 9 L. n. 386/1990, termine prorogato dalla normativa emergenziale anti-Covid sino al 31 agosto 2020.
Cosa prevede il Decreto Liquidità
L’art. 11 del Decreto Liquidità prevede una serie di moratorie e agevolazioni per le imprese colpite dalla pandemia da Covid-19. La norma introduce una generale sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino al 30 aprile 2020.
In particolare, viene stabilito che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo”.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, il Decreto Liquidità sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Nell’ipotesi di difetto di provvista, la sospensione della presentazione vale anche per il traente con la conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
Sono altresì sospese nello stesso periodo le segnalazioni alla Centrale Allarme Interbancaria e quelle già inviate dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta ed ha, di conseguenza, ordinato all’istituto di credito di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione dall’archivio della CAI.
Ciò in quanto la segnalazione “può essere effettuata solo dopo il decorso dei termine di sessanta giorni previsto per il pagamento tardivo ex artt. 8 e 9 L.n. 386/1990, e tale termine risulta non ancora decorso in quanto sospeso nel periodo 9/3/2020-31/8/2020, a fronte di assegni emessi tra il 31/3/2020 ed il 15/4/2020, così come previsto dall’articolo 11 D.L. n. 23/2020 conv. con modifiche in L. n. 40/2020”.
Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, nella circostanza che l’illegittima segnalazione alla CAI ha comportato la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, con effetti certamente negativi sulla possibilità di svolgere attività imprenditoriale.