La scientia decoctionis, la cui ricorrenza è necessaria al fine della revocabilità dei pagamenti effettuati nel c.d. periodo sospetto, può essere acquisita anche sulla base delle notizie rese note dagli organi di stampa.
Il caso in esame
Con l’ordinanza n. 21491 del 6 ottobre 2020 i Giudici della Prima Sezione civile della Suprema Corte di cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto da un creditore di una società sportiva, dichiarata fallita in epoca successiva all’effettuazione di alcuni pagamenti a favore del medesimo creditore.
La Curatela fallimentare ha domandato e ottenuto la declaratoria di inefficacia di detti pagamenti in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto e la contestuale condanna del creditore alla restituzione di quanto percepito.
Con il provvedimento gravato i Giudici di secondo grado hanno osservato come la Curatela avesse fornito la prova dell’effettiva e concreta conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza della società acquisita sulla base delle notizie rese note dagli organi di stampa e dei numerosi articoli pubblicati su varie testate giornalistiche.
I motivi di ricorso
Il creditore è ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado per violazione della normativa in materia di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nel c.d. periodo sospetto.
Secondo le argomentazioni rassegnate, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare sulla base unicamente della rassegna stampa, “senza tener conto che la prova presuntiva richiede la pluralità, univocità, gravità e concordanza dei segni esteriori dello stato di insolvenza, avuto riguardo al parametro dell’ordinaria prudenza ed avvedutezza”.
Ha, altresì, censurato la mancata valutazione, da parte del Giudice di secondo grado e al precipuo fine dell’esclusione della scientia decoctionis, di “indici fondamentali” quali l’assenza di procedure esecutive e protesti a carico della società.
La decisione
I Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso avendo ritenuto il “percorso argomentativo” articolato dalla Corte territoriale immune da vizi logici: come rilevato, i Giudici di secondo grado hanno fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della scientia decoctionis non solo su notizie di stampa, ma sulla base di plurime e concorrenti circostanze, quali l’essere lo stato di insolvenza della società di “dominio pubblico” e la “contiguità”, a livello professionale, tra il creditore e la società, contiguità che aveva indubbiamente agevolato la “percezione”, da parte del creditore stesso. del malumore dei dipendenti della società, causato dalle sue reiterate inadempienze economiche.