Avv. Daniele Franzini
Lo scorso 2 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 (Supplemento Ordinario n. 53) il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale), coordinato con la relativa legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Fiscale collegato ha confermato, seppur con qualche modifica, il c.d. “condono Equitalia”.
In primo luogo, stante la soppressione di Equitalia s.p.a. e al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito, in sostituzione di Equitalia s.p.a., un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.
Quanto alla rottamazione delle cartelle esattoriali, è stato esteso a tutto l’anno 2016 il periodo di riferimento entro il quale poter fruire della definizione agevolata: in virtù della modifica il debitore-contribuente potrà estinguere il proprio debito relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, al netto delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora ovvero delle sanzioni, provvedendo al pagamento integrale: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a); c) delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento potrà, su richiesta del debitore, essere dilazionato.
Qualora il debitore opti per il pagamento dilazionato, saranno dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 6% annuo.
Il pagamento dilazionato dovrà avvenire in due anni: il 70% delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nell’anno 2017 mentre il restante 30% nell’anno 2018. Le rate dovranno essere di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 (con le seguenti scadenze prefissate: luglio, settembre e novembre) e di due nel 2018 (con le seguenti scadenze prefissate: aprile e settembre).
È stato posticipato il termine ultimo entro il quale il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. La volontà dovrà essere manifestata mediante la presentazione di apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dal medesimo agente della riscossione sul proprio sito internet.
Nella dichiarazione il debitore dovrà specificare gli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione ed impegnarsi a rinunciare agli stessi. Quanto alle procedure di recupero coattivo pendenti il Decreto Fiscale non ha confermato la norma, approvata in sede di Commissioni Bilancio e Finanza della Camera dei Deputati, che consentiva l’estinzione delle medesime tramite il pagamento della prima rata, optando, invece, per la mera sospensione.
L’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
L’agente della riscossione non potrà, infine, avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.
Related Posts