Riproduzione di modellini d’auto d’epoca: il caso Ferrari c. Brumm

Riproduzione di modellini d’auto d’epoca: il caso Ferrari c. Brumm
Con ordinanza n. 32408 del 7.7.2022, pubblicata il 3.11.2022, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla società Ferrari contro Brumm – che aveva esposto delle riproduzioni fedeli dei modellini d’auto d’epoca Ferrari – non ritenendo sussistente alcuna violazione dei diritti di privativa industriale e d’autore della ricorrente e/o atto di concorrenza sleale.
Fatti di causa

Con sentenza n. 1569 del 12.10.2010, il Tribunale di Modena accertava e dichiarava che la produzione e la commercializzazione di automodelli della Brumm – società produttrice di modelli in miniatura di carrozze e di autovetture d’epoca – non costituiva alcuna violazione dei diritti di privativa industriale della Ferrari S.p.A., né tantomeno violazione del diritto d’autore e/o atto di concorrenza sleale.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2029 del 15.6.2016. Ed infatti, anche il giudice di secondo grado ha ritenuto che la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture Ferrari da parte della Brumm non costituisce un utilizzo illecito del marchio Ferrari, non essendovi stato alcun effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto. Né, peraltro, la Ferrari poteva godere della tutela del diritto d’autore, in ragione del difetto del valore artistico del modello per cui era stata richiesta la protezione.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita della questione, si è pronunciata con ordinanza n. 32408 del 7.7.2022, pubblicata il 3.11.2022.

In particolare, i giudici di legittimità hanno posto alla base della decisione la valutazione circa la corretta applicazione della normativa di riferimento (direttiva comunitaria n. 89/104) e dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con particolare riferimento al caso Opel c. Autec (Causa C-48/05).

Ed infatti, in quella sede la CGUE ha affermato che “l’apposizione di un segno che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un’indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali”. È il giudice di merito a dover poi valutare in concreto se l’uso in oggetto sia stato privo di giusta causa, tale da consentire all’utilizzatore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero abbia arrecato pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha affermato la corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla citata sentenza Opel/Autec da parte del giudice di secondo grado, confermando così la conclusione della Corte d’Appello secondo la quale l’uso del segno distintivo da parte della Brumm non abbia in alcun modo danneggiato il marchio celebre della società ricorrente ed escludendo altresì la violazione del diritto d’autore, avendo escluso il valore artistico della carrozzeria delle autovetture.

I giudici di legittimità hanno così rigettato il ricorso proposto dalla Ferrari.

Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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