La rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore uscente

La rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore uscente
Tra le varie pattuizioni che troviamo all’interno del contratto di compravendita delle partecipazioni societarie, non di rado i contraenti ne prevedono alcune volte ad evitare o disincentivare l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del buyer verso i membri dell’organo gestorio, espressione della vecchia compagine sociale.
Azione di responsabilità: la disciplina del codice civile

L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa dalla società, in seguito a deliberazione assembleare, ovvero dai singoli soci, che rappresentino, nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio, almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto. L’azione, disciplinata rispettivamente agli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile, fermo restando la differente procedura, ha come esito, se accolta e deliberata, la revoca dalla carica degli amministratori contro cui è proposta.

La manleva nell’ambito di uno spa

La funzione svolta dalla dichiarazione del buyer di impegnarsi nei confronti dell’amministratore uscente a non deliberare l’azione sociale di responsabilità può, talvolta, essere concordata dalle Parti dello SPA nella forma della manleva della parte venditrice.

Le possibilità con cui il venditore può salvaguardare gli amministratori uscenti da eventuali azioni di responsabilità da parte della futura compagine sociale sono due: l’impegno, da parte dell’acquirente, a non promuovere l’azione di responsabilità o a votare favorevolmente per una rinuncia da parte dell’assemblea, ovvero la manleva degli amministratori, o del venditore nella qualità di socio uscente, da qualsiasi richiesta risarcitoria conseguente ad un’eventuale azione sociale di responsabilità.

L’orientamento giurisprudenziale

Nonostante nella prassi l’impegno del nuovo socio a non deliberare a favore dell’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c. e l’astensione dello stesso alla promozione di una azione ex art. 2393 bis c.c. sia un vero e proprio “must have” all’interno dei contratti di cessione delle partecipazioni, soprattutto quando queste ultime siano di controllo, la giurisprudenza ha da sempre manifestato perplessità e scetticismo circa tale strumento preventivo. Solo una recente corrente giurisprudenziale, ancora in corso di evoluzione e chiaramente non consolidata, ha mostrato dei segni di apertura, ritenendo lecita la clausola che prevede la rinuncia all’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio uscente ex amministratore.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Teresa Cacciapaglia

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