La ricerca dei beni da pignorare mediante modalità telematiche non deve essere preceduta dalla notifica del precetto.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia con la recente ordinanza n. 3103/2017, emessa in data 11 maggio 2017, mediante la quale ha accolto l’istanza presentata da un creditore al fine di essere autorizzato all’accesso all’anagrafe tributaria ed all’archivio dei rapporti finanziari detenuti dall’Agenzia delle entrate.
Il Giudice pavese, dopo aver esaminato il disposto dell’art. 492 bis c.p.c. e dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., costituenti il quadro normativo di riferimento, e ricostruito il procedimento previsto da dette disposizioni “come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore, di operare nella ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario”, ha ritenuto che la novità introdotta dal decreto-legge 27.6.2015, n. 83, consistente nella necessità della previa notifica dell’atto di precetto, avrà rilevanza soltanto a seguito dell’emanazione dei regolamenti attuativi. Infatti, una volta emanati detti regolamenti, la richiesta di autorizzazione all’accesso dovrà essere rivolta direttamente all’ufficiale giudiziario.
Medio tempore, la richiesta di autorizzazione deve essere rivolta al Presidente del Tribunale, il quale ha il potere di autorizzare l’accesso diretto del creditore alle banche dati.
Related Posts