Riassunzione post dichiarazione di fallimento

Riassunzione post dichiarazione di fallimento
Avv. Daniele Franzini Il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito di fallimento decorre per la società fallita non dalla data di verificazione dell’evento, ossia dalla sentenza dichiarativa del fallimento, ma dalla data in cui il curatore ha avuto effettiva conoscenza legale dell’evento interruttivo e dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. Con la sentenza n. 4136 del 6 ottobre 2016, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’annosa questione della decorrenza del termine a disposizione del curatore fallimentare per riassumere il giudizio interrotto ai sensi dell’articolo 43 della Legge Fallimentare. La controversia sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato verteva tra un Comune ed una società concessionaria del servizio idrico integrato, dichiarata fallita in pendenza del giudizio d’appello. Il Comune, che già aveva proposto istanza di insinuazione al passivo, aveva successivamente proposto al Collegio apposita istanza con la quale aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio sulla base della circostanza che il curatore non aveva riassunto il giudizio entro il termine di legge, decorrente, secondo la prospettazione del Comune, dal momento in cui il curatore aveva avuto conoscenza della pendenza del giudizio d’appello. In particolare, secondo il Comune, il curatore fallimentare aveva avuto notizia della pendenza del giudizio quando il Comune stesso aveva depositato osservazioni al progetto di stato passivo redatto dal curatore fallimentare che, tuttavia, nel successivo termine di tre mesi dal deposito di tali osservazioni, non aveva provveduto alla rituale riassunzione. Il Consiglio di Stato ha aderito alla tesi proposta dal Comune. Secondo l’iter argomentativo seguito dai Giudici amministrativi, gli articoli 79, comma 2 e 80, comma 3 del Codice del processo amministrativo dispongono che l’interruzione del processo è disciplinata dal Codice di procedura civile e che il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. Il ‘nodo’ interpretativo da risolvere riguarda, sostanzialmente, l’individuazione dell’evento del quale il curatore deve avere legale conoscenza affinché possa ritenersi decorrente il termine per la riassunzione. A tale proposito esistono posizioni contrastanti. Secondo un orientamento, il termine decorrerebbe dalla sentenza dichiarativa di fallimento o, al massimo, dalla formale comunicazione della sentenza (Tribunale di Milano, ordinanza 26 maggio 2014). Secondo altro orientamento, occorrerebbe considerare le circostanze del caso concreto, non essendo consentita una soluzione aprioristica: mentre l’interruzione provocata dalla sentenza dichiarativa di fallimento opera automaticamente, al fine dell’individuazione del dies a quo per la riassunzione da parte del curatore, deve essere preliminarmente verificato se il medesimo abbia avuto o meno tempestiva conoscenza dell’esistenza del processo da riassumere ovvero se la pendenza del processo fosse conoscibile secondo parametri di diligenza professionale (Tribunale di Pavia, sentenza 31 marzo 2016). Secondo l’orientamento sostenuto dalla Corte di Cassazione, la riassunzione ad opera del curatore deve avvenire entro il termine decorrente dalla data di legale conoscenza del procedimento da riassumere, legale conoscenza data non solo dalla conoscenza dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento), ma anche dalla conoscenza del giudizio su cui l’effetto interruttivo dovrà operare (sentenza n. 5650 del 7 marzo 2013). La Corte di Cassazione si era premurata, in particolare, di statuire che “in riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), art. 43, comma 3, come novellato a dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo”. In quella medesima pronuncia, i Giudici di Legittimità hanno poi precisato che “in caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata”. Il Consiglio di Stato ha quindi aderito al recente orientamento della Cassazione.
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