Avv. Alessandro La Rosa
I Fatti
I video di RTI oggetto di causa sono stati caricati sulla piattaforma francese da utenti privati a partire dal 2006 e in alcuni casi sono rimasti online fino al 2013.
Una volta verificata la presenza di video non autorizzati, RTI ha inviato alla piattaforma di video-sharing francese plurime diffide trasmesse ante causam sin dal 2010. Nel corso del procedimento, iniziato nel 2012 e conclusosi nel 2019, i video illecitamente pubblicati confluiti nell’oggetto della causa sono stati 995.
Con la sentenza n. 14757/2019 del 12.7.2019 il Tribunale delle Imprese di Roma ha condannato Dailymotion SA (società del gruppo francese Vivendi) al risarcimento di oltre 5,5 milioni di euro in favore di RTI (società del Gruppo Mediaset).
I Principi.
- Video-sharing-platform come provider attivo non riconducibile alla figura di hosting “passivo”. Il Collegio romano ha anzitutto stabilito che il provider “attivo” non costituisce una sub-categoria del provider “passivo” disciplinato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003 ma è figura del tutto autonoma che si sottrae integralmente alla disciplina nazionale e comunitaria prevista per l’hosting “neutro”: “L’HOSTING PROVIDER ATTIVO si colloca al di là della specifica categoria proposta dalla normativa comunitaria e conseguentemente al di fuori anche della specifico regime dell'articolo 16 della normativa nazionale… Tale distinzione a livello europeo è scaturita da un’attenta riflessione sul considerando 42 della direttiva E-COMMERCE;
- Responsabilità civile secondo le regole comuni. Conseguentemente il provider attivo non può negare la propria conoscenza dell’illecito finché non ne venga notiziato da terzi, ad esempio tramite un’apposita diffida da parte del titolare del diritto, perché tanto potrebbe riconoscersi, al più, qualora il provider abbia natura neutra e passiva. Conseguentemente l’operatore “attivo” risponde delle conseguenze dell’illecito secondo le regole generali sulla responsabilità civile: “La comunicazione/diffida ai sensi dell'articolo 16 della normativa nazionale è difatti categorizzazione tipica della hosting provider passivo, laddove DAILYMOTION, quale provider attivo, risponde della pubblicazione di contenuti autoriali altrui secondo le tradizionali norme di carattere civilistico”.
- Gli elementi identificativi dei contenuti illeciti. Quand’anche si volesse considerare Dailymotion un provider “passivo”, per il Tribunale delle Imprese di Roma non poteva escludersi la conoscenza degli illeciti da parte della video-sharing platform sulla base di elementi identificativi delle opere audiovisive di RTI quali il titolo della trasmissione e altri dati caratterizzanti, quali ad esempio, le luminose di canale: “Ora che non vi è chi non veda come, nel momento in cui una società abbia espressamente richiesto ad Hosting Provider (si suppone passivo) l'eliminazione del portale di tutti i contenuti relativi ad una determinata trasmissione, segnalando il titolo della trasmissione e anche dei dati caratterizzanti, abbia integrato con ciò quella “comunicazione” o l’essere “al corrente dei fatti”, cui fa riferimento l’a 16 della direttiva 31-00 ed abbia così posto in condizione la società convenuta con un minimo sacrificio di agevolmente rimuovere tutti i contenuti riferibile ad una determinata privativa d’autore”.
- I diritti esclusivi violati. I diritti esclusivi dell’operatore televisivo violati in ipotesi di abusiva messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti da provative autoriali sono quelli tutelati dagli articoli 78 ter e 79 della legge sul diritto d’autore: “Dailymotion dovrà quindi rispondere nei confronti di RTI ai sensi dell’a 78 ter della LDA e dell’art. 79, quale società che esercita l’attività di emissione televisiva”.
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