L’evoluzione dei sistemi informatici e tecnologici ha inciso notevolmente sull’organizzazione dei modi e dei tempi di esecuzione dell’attività lavorativa. Il legislatore ha, infatti, disciplinato le modalità tramite le quali la prestazione lavorativa può essere resa al di fuori dei locali aziendali avvalendosi dell’ausilio di strumenti tecnologici (computer ed internet). Nel corso dell’emergenza sanitaria da covid 19 abbiamo assistito al ricorso di “massa” al remote working che ha garantito la continuità aziendale e produttiva del sistema economico, che ben si è controbilanciata all’esigenze di tutela della sanità pubblica. Il lavoro a distanza, il cd remote working, può essere suddiviso in due categorie: il telelavoro e il lavoro agile.
Il Telelavoro: definizione
Il telelavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 191 del 1998 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e regolamentato dal D.P.R. n. 70 del 1999.
Nel settore privato il telelavoro è stato introdotto direttamente dalle parti sociali con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
Il legislatore è intervenuto poi con il d.lgs. n. 80 del 2015. In particolare l’art. 23 interviene in materia di telelavoro stabilendo benefici per i datori di lavori privato che vi facciamo ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti.
Con telelavoro si definisce l’attività di lavoro effettuata regolarmente al di fuori della sede di lavoro con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La postazione di telelavoro deve essere predisposta a cura e a spese dell’amministrazione, la quale deve altresì farsi carico dei costi di manutenzione e di gestione e il luogo di lavoro deve essere preventivamente concordato.
Ciò che caratterizza il telelavoro è la volontarietà del rapporto, in quanto il dipendente deve aderirvi volontariamente e deve essergli garantita la parità di trattamento con gli altri dipendenti.
Inoltre, il dipendente è tenuto al rispetto degli orari di lavoro che gli vengono assegnati ed indicati nel contratto.
Le tipologie di telelavoro possono essere molteplici, tra le quali ad esempio si annovera l’home working – lavoro a domicilio a tempo pieno - o l’impresa virtuale – organizzata in un team che lavora a distanza occupandosi di siti web, sistemi di telefonia, etc.
Il lavoro agile il cd smart working
Il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 81 del 2017.
Con lavoro agile si definisce il rapporto di lavoro nel quale l’esecuzione della prestazione lavorativa viene resa al di fuori dei locali aziendali.
Come nel telelavoro anche lo smart working è caratterizzato dalla volontarietà della prestazione e dall’obbligo per il datore di lavoro di garantire parità di trattamento con gli altri dipendenti.
Tra il datore di lavoro e il dipendente deve essere stipulato un accordo nel quale vengono definite le fasi, i cicli e gli obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La differenza fondamentale tra smart working e telelavoro è data dal grado di flessibilità nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Nel telelavoro il dipendente deve attenersi agli orari di lavoro ed eseguire la prestazione nel luogo concordato con il datore di lavoro.
Al contrario il lavoro agile consente al dipendente di eseguire la prestazione in qualsiasi luogo e non è sottoposto ad un vincolo orario.
Avv. Nicoletta Di Lolli