Avv. Flaviano Sanzari
Con la sentenza n. 5241/2017, la terza Sezione Penale della Cassazione è tornata sul tema dell'uso delle registrazioni video e sonore, anche di conversazioni telefoniche, tra presenti, effettuate da uno dei partecipanti al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi.
Secondo la Suprema Corte, esse costituiscono, in giudizio, prove documentali valide e particolarmente attendibili, perché cristallizzano “in via definitiva ed oggettiva un fatto storico - il colloquio tra presenti (e tutto l'incontro, se con video) o la telefonata”.
Nel particolare caso di violenza sessuale, poi, “le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l'uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l'uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima”.
Infatti, prosegue la Cassazione, le registrazioni di conversazioni - e di video - tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, “non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico”, ma si risolvono, come osservato, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.
Infine, viene ricordata l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, consolidata in materia, secondo cui è infondata ogni questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di intercettazioni, “nella parte in cui non prevedono l'estensione dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della conversazione medesima”, trattandosi di situazioni del tutto diverse fra loro e non potendosi in alcun modo equiparare la registrazione effettuata, sia pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all'ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall'intercettazione svolta per opera di un terzo.
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