RAI sanzionata dal Garante: violati GDPR e Regole Deontologiche

RAI sanzionata dal Garante: violati GDPR e Regole Deontologiche
La decisione del Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante” o “Autorità”) di irrogare una sanzione da 150.000 euro ai danni della RAI per la diffusione dell’audio di una conversazione privata fra l’ex Ministro della Cultura, dott. Gennaro Sangiuliano, e la moglie dott.ssa Federica Corsini, durante la trasmissione “Report” dell’8 dicembre 2024, segna un interessante punto di riflessione sul delicato contemperamento fra esercizio della professione giornalistica nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e tutela della riservatezza.

Con un provvedimento articolato con cui ripercorre i punti salienti degli scritti difensivi della RAI, l’Autorità ha imposto non solo il divieto di ulteriore trattamento – anche on-line – dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione intercorsa tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, ma ha ingiunto il pagamento della somma di euro 150.000 per diverse violazioni del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (“Regole Deontologiche”).

Due i profili salienti attraverso cui si snodano le argomentazioni del Garante:

  • Requisito dell’essenzialità dell’informazione (Art. 6 Regole Deontologiche)

A mente della norma in parola, la divulgazione di dati personali non determina una violazione della normativa privacy soltanto se “sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Qualora siano coinvolti dati personali ai quali l’ordinamento accorda una tutela rafforzata – come quelli espressivi del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione) – la valutazione dell’essenzialità dell’informazione deve essere maggiormente rigorosa. Ciò in relazione a qualsiasi forma di “corrispondenza” e di “comunicazione”, che, nella realtà sociale odierna, comprende anche le comunicazioni telefoniche e per messaggi (Whatsapp, Telegram, ecc.). L’assunto è sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: quest’ultima, con la sentenza CRAXI contro ITALIA del 2003, ha precisato che la pubblicazione sulla stampa degli estratti di conversazioni di natura privata, in quel caso di un personaggio pubblico con la moglie, non corrispondesse ad alcun bisogno sociale imperativo e non potesse ritenersi misura proporzionata in una società democratica. Nel caso di specie, lo stralcio della conversazione diffusa è – per ammissione della RAI stessa – “funzionale” al servizio giornalistico, caratteristica che, secondo quanto sostenuto dall’Autorità, è ben lontana dal requisito di essenzialità richiesto dalla normativa di riferimento. Del resto, nelle proprie memorie difensive, la RAI definisce la diffusione dell’audio una “scelta editoriale”, pertanto preordinata al raggiungimento di un risultato giornalistico, non obbligata dall’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Di qui, il riconoscimento, da parte del Garante, della violazione degli artt. 5 GDPR, 137 del Codice Privacy, 6 delle Regole Deontologiche.

  • I confini del c.d. “giornalismo d’inchiesta”

Altro passaggio centrale del provvedimento concerne i confini del giornalismo d’inchiesta. Richiamando l’assunto della Corte di Cassazione, l’Autorità precisa che costituisce tratto distintivo di tal giornalismo l’apprensione immediata, autonoma, diretta ed attiva di notizie da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne, al contrario di quanto accaduto nel caso Sangiuliano: la redazione di Report, proprio mediante la diffusione della nota audio, ha consapevolmente reiterato la violazione della protezione dei dati, oggetto di coartata captazione da parte della dott.ssa Boccia.

Conclusioni

La questione oggetto del provvedimento impone agli operatori del settore alcune riflessioni circa l’attenzione da prestare nella valutazione delle fonti di informazione e del confine – da ponderare caso per caso – tra essenzialità dell’informazione (e relativo interesse pubblico) e tutela della riservatezza, affinché la protezione dei dati personali rappresenti costantemente il baluardo dell’etica giornalistica.

Avv. Rossella Bucca e Dott.ssa Melissa Marro

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori