Quando una quietanza assume valore di transazione

Quando una quietanza assume valore di transazione
Avv. Francesca Frezza La generica rinuncia del lavoratore ad una serie di titoli riferibili astrattamente al rapporto di lavoro ha valore nella misura in cui vi sia consapevolezza da parte del dipendente di ciò che consegue alla abdicazione dei diritti che debbono essere determinati o determinabili sia sulla base della documentazione che del comportamento tenuto dalle parti. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 20976 dell’8 settembre 2017 si riallaccia al summenzionato principio consolidato ribadendo che la usuale formula “al solo fine di evitare qualsiasi rischio di controversie” costituisce semplice quietanza e non preclude la possibilità a future rivendicazioni. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava un ricorso promosso da un lavoratore che chiedeva accertarsi il proprio diritto a vedersi ricalcolare il TFR sulla base del lavoro straordinario svolto in via continuativa. Sia in primo che in secondo grado il lavoratore era risultato soccombente. La Corte territoriale di Bari, in particolare, aveva rigettato la domanda sul presupposto che, all’atto di risoluzione del rapporto, il lavoratore aveva firmato un documento nel quale la società dichiarava di corrispondere, oltre alle competenze finali dovute, una ulteriore somma a titolo transattivo per integrazione del TFR al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie. La corte territoriale riteneva, quindi, che l’atto sottoscritto aveva piena efficacia di rinuncia e transazione essendo chiara la volontà abdicativa e dismissiva del diritto. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto fondato il gravame promosso dal lavoratore sul presupposto che la consapevolezza del diritto non poteva certo dirsi esistente a fronte di una generica rinuncia. Allorquando un datore di lavoro, come nel caso di specie, oltre al trattamento di fine rapporto, si impegna a corrispondere, all’atto della cessazione del rapporto, una somma lorda a titolo di rinuncia a far valere eventuali rivendicazioni anche relative al calcolo del TFR, l’eventuale adesione del lavoratore si configura come una mera quietanza e non esclude future rivendicazioni relative all’incidenza dello straordinario sul TFR. Precisa, infatti, la corte che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alla clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (ex plurimis Cassazione n. 8991/2008; 11536/2006; 13792/2006).
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