
La Corte di Cassazione, con ord. n. 3393 del 10.2.2025, si è pronunciata in merito alla possibilità di tutelare sul piano autorale un “metodo” – e, in particolare, una “metodologia narrativa” – esprimendosi in senso negativo. Ciò, in quanto «se, sul versante del diritto unionale, la nozione di "opera" di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione».
La tutela autorale
Come noto, la Legge 633/1941 (“LdA”) riconosce tutela alle «opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1, c. 1). Sono, altresì, protetti «i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore» (art. 1, c. 2).
L’art. 6 LdA sancisce, poi, che il «titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».
Alla luce del dettato normativo, la giurisprudenza ha chiarito che la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività dell’opera e che la creatività «consiste non già nell' idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione» (Cass. Civ., ord. n. 3393/2025. Cfr. anche Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).
I fatti di causa
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere la tutela autorale a una “metodologia narrativa” – che, nel caso in esame, consiste in una “serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall'altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell'intera fiaba” – tutelabilità riconosciuta dai giudici di merito.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato che i giudici di merito hanno «apprezzato l'idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della "metodologia narrativa" elaborata da A.A», reputando invece «"irrilevante che altri soggetti (fossero) gli autori del testo e delle illustrazioni", finendo così con l'associare il diritto di paternità intellettuale non già a un'opera dell' ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici». Ha, così, chiarito la Cassazione – a conferma dell’erroneità della decisione impugnata (Corte d’Appello di Firenze, n. 669/2023) – che «se, sul versante del diritto unionale, la nozione di "opera" di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione».
Conclusioni
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Firenze la sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: «La protezione del diritto d’autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell' idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell' ingegno dovendo essere riferita non all' idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata».