Le operazioni straordinarie delle fondazioni tra autonomia statutaria e tutela dello scopo fondativo

Le operazioni straordinarie delle fondazioni tra autonomia statutaria e tutela dello scopo fondativo
Con la massima del 22 luglio 2025, il Consiglio Notarile di Milano interviene su un tema da tempo oggetto di incertezza applicativa: la possibilità per le fondazioni di porre in essere operazioni straordinarie. L’intervento della Commissione Terzo Settore milanese assume rilievo sistematico, chiarendo la portata dell’art. 42-bis c.c. e riaffermando nuovamente il ruolo centrale dell’autonomia statutaria nella determinazione delle regole di organizzazione delle fondazioni.

Le motivazioni del Consiglio relative alla massima in commento prendono avvio dall’esame dell’articolo 42 bis del codice civile, introdotto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che contempla la possibilità per le fondazioni di porre in essere operazioni straordinarie: tali operazioni, specifica la norma, sono, infatti, ammissibili nel limite in cui lo statuto non le vieti espressamente, o le subordini a specifiche condizioni. Ne discende, per il Consiglio Notarile, che lo statuto possa, dunque, prevedere vincoli, limiti, quorum rafforzati, o imporre regole quali l’ottenimento del consenso di soggetti determinati, anche esterni all’ente. Si tratta di un’impostazione che valorizza fortemente l’autonomia privata – principio di cui è espressione l’autonomia statutaria e costituzionalmente garantito dagli artt. 2 e 118 Cost. - e che si pone in linea con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale seguita all’introduzione del citato articolo 42-bis c.c.

Ciò che emerge con forza è la volontà di riconoscere una “governance flessibile” alla fondazione: il fondatore può modulare con precisione l’ampiezza e le modalità del ricorso a operazioni straordinarie, bilanciando la libertà di adattamento con la tutela della destinazione patrimoniale e dello scopo fondativo. La possibilità di prevedere nello statuto condizioni, limiti o autorizzazioni rafforzate evita che fusioni o trasformazioni si traducano in una sostanziale alterazione dello scopo originario, garantendo al contempo la continuità operativa dell’ente.

Altro profilo di rilievo riguarda la competenza all’adozione delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione. In assenza di una previsione legislativa espressa, la massima riconosce che spetta all’autonomia statutaria individuare l’organo competente e i relativi quorum deliberativi, potendo questi ultimi essere più elevati rispetto a quelli richiesti per le modifiche ordinarie. In mancanza di diversa disposizione, dunque, la competenza resta in capo all’organo deputato alle modifiche statutarie. Si tratta di un criterio ispirato a ragionevolezza e continuità, che assicura coerenza tra l’atto fondativo e la gestione successiva, anch’esso, a ben vedere, in linea con il favore espresso nei confronti dell’autonomia statutaria.

La Commissione affronta poi il tema dei controlli pubblici. Le fondazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore restano soggette all’approvazione dell’autorità amministrativa competente – Prefettura, Regione o Provincia autonoma – in conformità al d.P.R. 361/2000. Diversamente, per le fondazioni del Terzo Settore, l’approvazione non è richiesta, in coerenza con il principio di semplificazione che permea la riforma del non profit. La massima esclude, inoltre, l’applicazione dell’art. 2500-octies, comma 4, c.c., relativo alla trasformazione eterogenea in società lucrative, in quanto tale richiamo non è previsto dall’art. 42-bis c.c.

Nel complesso, la posizione del Consiglio Notarile di Milano contribuisce a delineare un quadro più chiaro e coerente del diritto delle fondazioni, riducendo l’asimmetria rispetto al regime delle associazioni e favorendo un approccio più dinamico alle esigenze evolutive degli enti filantropici. Dalla massima emerge un orientamento favorevole ad un modello fondativo capace di coniugare il rispetto della volontà del fondatore con la necessità di adattamento alle mutate condizioni economiche e sociali.

Per il Consiglio, l’autonomia statutaria diventa lo strumento privilegiato per regolare in modo puntuale le operazioni straordinarie, prevenendo conflitti interpretativi e assicurando coerenza con gli obiettivi originari.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Arianna Serafini

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