Covid-19: inadempimento e protesto del debitore

Covid-19: inadempimento e protesto del debitore
La normativa emergenziale ha introdotto regole di garanzia volte a tutelare i soggetti emittenti assegni durante la crisi economica determinata dalla pandemia. In tale momento storico, infatti, il titolo di credito rimane spesso non pagato a causa delle difficoltà economiche del debitore, che rischia di essere protestato.
 
Cosa significa “protesto”

Il protesto, come noto, è un atto formale con il quale un pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento della somma indicata in una cambiale, un vaglia cambiario o un assegno bancario o postale (c.d. “titoli di credito”). Tale atto formale è oggetto di pubblicità, mediante l’iscrizione nel Registro informatico dei protesti, proprio al fine di proteggere coloro i quali intrattengono rapporti economici con il soggetto protestato.

La pubblicità ha un effetto sanzionatorio in quanto impedisce al soggetto protestato l’accesso al credito.

Cosa prevede la norma

Il Decreto Cura Italia stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata (dal giudice) ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Un’interessante ricostruzione del Tribunale di Bologna

Con l’ordinanza del 4.6.2020, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi nell’ambito di un giudizio cautelare, ha inibito alla parte resistente “di porre all’incasso o di girare a terzi le cambiali, con scadenza i giorni 30 giugno 2020, 30 luglio 2020, 30 agosto 2020” e altresì “di sottoporre tali cambiali a protesto, di richiedere protesto, di consentire che terzi, presso cui abbiano posto all’incasso tali cambiali, sottopongano a protesto la debitrice”.

Il Tribunale ha pertanto ricondotto il “periculum in mora” nella situazione di mancanza di liquidità dovuta al periodo emergenziale e alle difficoltà di pagamento dei titoli di credito.

In alcuni casi infatti l’inadempimento da parte del debitore condurrebbe al protesto delle cambiali, con la conseguenza che il soggetto sarebbe inserito nella lista dei “cattivi pagatori”, subendo pertanto un pregiudizio in alcuni casi ingiustificato in relazione alla situazione concreta.

Dunque, secondo la ricostruzione del giudice bolognese, la normativa emergenziale non introdurrebbe una nuova causa di estinzione dell’obbligazione o un’ipotesi di inesigibilità, ma si limiterebbe ad escludere la responsabilità del debitore, purché l’inadempimento abbia un legame eziologico con la pandemia.

Avv. Daniele Franzini
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