Principio dell'alternatività fra il ricorso al Garante ed il ricorso in sede giurisdizionale

Principio dell'alternatività fra il ricorso al Garante ed il ricorso in sede giurisdizionale
Avv. Flaviano Sanzari   La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6775 dell'aprile scorso, ha aggiunto un ulteriore tassello in merito alla corretta applicazione del principio di alternatività fra il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ed il ricorso in sede giurisdizionale. La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il sistema dell'alternatività, previsto nell'ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il "medesimo oggetto", risulti legittimo nel solo caso in cui le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che il detto principio non opera tutte le volte in cui, in sede giurisdizionale, si faccia valere l'inottemperanza, da parte del gestore del trattamento dei dati personali, rispetto ai provvedimenti assunti dal Garante, o, altresì, nel caso in cui venga proposta una domanda di risarcimento del danno riservata all'esame del giudice ordinario e che ha causa petendi e petitum autonomi e diversi. Sempre in materia di alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, si segnala un' ulteriore sentenza della Suprema Corte (n. 17408 del 2012), che, a differenza della suesposta pronuncia, afferisce al caso in cui la tutela giurisdizionale risulti attivata prima della proposizione del ricorso al Garante. In questo particolare caso di specie, l'azione giurisdizionale era stata incardinata precedentemente rispetto alla proposizione del ricorso al Garante “ per il medesimo oggetto - e la decisione di quest'ultimo, per non essere stato erroneamente dichiarato improponibile il ricorso, era sopraggiunta prima di quella giurisdizionale. Stando ai giudici di Piazza Cavour, tale particolare situazione non giustifica la conseguenza dell'improponibilità sopravvenuta dell'azione giurisdizionale, dal momento che l'articolo 145 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice privacy) “ fonte normativa sul principio dell'alternatività “ contempla l'improponibilità dell'azione giurisdizionale nella sola ipotesi di proposizione di quest'ultima successivamente al ricorso al Garante. Se ne desume che il contenuto decisorio in concreto rivestito dal provvedimento del Garante, ove rilevante sull'oggetto del ricorso giurisdizionale, non possa essere ridiscusso fra le parti ai fini della decisione in sede giurisdizionale.
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