Prescrizione in materia di danno da omissione contributiva: le Sezioni Unite chiariscono i termini

Prescrizione in materia di danno da omissione contributiva: le Sezioni Unite chiariscono i termini
Avv. Francesca Frezza Il diritto del lavoratore a vedersi costituire, a spese del datore, la rendita vitalizia per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali è soggetto all’ordinario termine di prescrizione che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’inps, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia o meno a conoscenza della omissione contributiva. È quanto ha precisato la Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017, all’esito di un gravame promosso dalla Regione Toscana avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (sentenza depositata il 19.2.2016) che aveva accolto l'impugnazione da parte di una ex dipendente avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede - che le aveva rigettato la domanda volta all'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell'Inps. La sentenza della Corte territoriale aveva riconosciuto tale diritto alla lavoratrice per il periodo compreso tra gennaio 1973 e settembre 1974, condannando lo stesso istituto di previdenza alla determinazione della riserva matematica e la Regione Toscana, presso la quale l'appellante era impiegata dal 21.9.1974, a versare direttamente all'Inps tale riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa. La ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962, 2935, 2939, 2946 e 1227 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, contestando la decisione con la quale la Corte di merito aveva ritenuto che nella fattispecie non era maturata l'eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte. Assumeva, invero, la ricorrente che, avendo la lavoratrice chiesto la condanna della datrice di lavoro a versare all'Inps la riserva matematica, il termine di prescrizione decorreva solo dal momento della prescrizione del credito contributivo dell'Inps. Ciò posto, considerato che il periodo rispetto al quale si chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro era compreso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974, ne conseguiva che nel mese di ottobre del 1984 si era prescritto il credito contributivo e nel mese di ottobre del 1994 il diritto alla costituzione della rendita. Erano da considerare, quindi, a parere del ricorrente, tardive sia la richiesta pervenuta alla Regione Toscana in data 31 maggio 2008 per il riconoscimento contributivo, sia la domanda del versamento della riserva matematica all'Inps proposta col ricorso di primo grado depositato '8.5.2012 e notificato il 9.10.2012. Per la Suprema Corte il motivo di doglianza è fondato, precisando che "il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della I. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 3756 del 13.3.2003) nonchè (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3.7.2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore" Pertanto, a parere della Suprema Corte, ha ragione la difesa dell'ente territoriale a dolersi della decisione della Corte d'appello di ritenere inapplicabile la prescrizione alla richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
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