Prescrizione e azione di ripetizione di indebito

Prescrizione e azione di ripetizione di indebito
E’ soggetta all’ordinaria prescrizione decennale l’azione di ripetizione di indebito, proposta da una società cliente della banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente. La prescrizione  decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, Sez. VI, con l’ordinanza n. 14069 del 7.7.2020.
 
Il caso sottoposto all’esame della Corte

Una società cliente della banca proponeva azione di ripetizione di indebito relativa alle poste applicate su alcuni conti correnti ordinari e conti anticipi intercorsi tra le parti per usura e anatocismo dei tassi pattuiti.

La sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda della cliente, veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.

Per tale ragione, la Banca proponeva ricorso in Cassazione, sollevando in particolare l’eccezione di prescrizione. Sul punto la Corte d’Appello aveva affermato che la Banca, che eccepisce la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, deve dimostrare l’assenza di affidamenti in conto corrente e individuare le specifiche rimesse solutorie.

La decisione della Corte

Secondo la Suprema Corte l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

In tale ipotesi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dalla data di annotazione in conto corrente di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati. 

Sull’istituto di credito convenuto in giudizio, che vuole opporre l’eccezione di prescrizione al correntista, grava un onere di allegazione che è soddisfatto – secondo la Corte –  con l’affermazione dell’inerzia del titolare, unitamente alla dichiarazione di volerne approfittare, senza necessità che la banca indichi le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

La Corte, dunque, ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, aveva attribuito alla banca l’onere di dimostrare l’inesistenza di affidamenti e, dall’altro lato, aveva sollevato il cliente dall’onere di tale prova.

Avv Daniele Franzini
 
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