Pignoramento presso terzi: accolta la richiesta di rettifica avanzata dal CNF sulla disciplina della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a Ruolo

Pignoramento presso terzi: accolta la richiesta di rettifica avanzata dal CNF sulla disciplina della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a Ruolo
A seguito della diffusione della nota Ministeriale del 20 settembre 2022, riguardante gli adempimenti ex art. 543, comma 5 c.c., così come novellato dalla Legge “Cartabia” n. 206 del 2021, il Consiglio Nazionale Forense, con missiva del 29 settembre scorso, è intervenuto nella dibattuta questione concernente la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a Ruolo nella disciplina del pignoramento presso terzi, sollecitando un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in parola.

Come noto, la recente novella ha previsto un nuovo onere a carico del creditore procedente che, entro la data dell’udienza di comparizione, deve provvedere alla notifica, al debitore e al terzo, dell’avviso di avvenuta iscrizione a Ruolo della procedura, nonché al successivo deposito dello stesso nel fascicolo telematico.

Segnatamente, il Ministero di Giustizia ha incluso l’adempimento cui è tenuto il creditore tra gli “adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento presso terzi”; dunque inquadrando l’attività come propria del “funzionario UNEP/ufficiale giudiziario da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter”.

Appare evidente come l’adempimento in questione non possa essere considerato un atto proprio dell’esecuzione bensì atto di parte, endoesecutivo, da notificarsi a cura del creditore. Inoltre - prosegue il CNF - è la stessa Circolare Ministeriale a citare testualmente che “il creditore notifica e deposita”.

Tenuto conto della netta presa di posizione del CNF, l’orientamento portato dalla Circolare del 20 settembre 2022 è da ritenersi superato con la diramazione della nota del 12 dicembre scorso,  con cui il Ministero di Giustizia, al fine di dirimere le incertezze sul punto, ha chiarito che il legale della parte, incaricato di notificare l’avviso di avvenuta iscrizione al Ruolo della procedura esecutiva, può avvalersi indifferentemente di tutte le modalità di notifica consentite, ovvero la  notifica in proprio ai sensi della Legge 53/94 e quella a mezzo Posta Elettronica Certificata, permanendo, infine, la notifica tramite UNEP una mera facoltà. È stato altresì precisato che la notifica al debitore non costituito, va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della disciplina generale ex art. 492 del codice di rito.

Sul punto si sono espressi anche i Giudici Milanesi della Terza sezione civile, condividendo e divulgando l’orientamento secondo cui la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a Ruolo può essere eseguita in proprio dall’Avvocato, trattandosi di atto esterno alla proceduta.

Avv. Micol Marino

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