Avv. Daniele Franzini
E’ valido il pignoramento presso terzi sottoscritto dal funzionario delegato dall'agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura, giacchè l'art. 41, comma 1 e comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999, stabilisce che l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente.
Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 giugno 2018, n. 14741.
Nel caso di specie, il debitore esecutato si era opposto agli atti dell'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., deducendo che il pignoramento presso l'I.N.P.S. era nullo, essendo stato sottoscritto da un funzionario dell'agente di riscossione, e non da un difensore munito di procura come necessario.
Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, escludendo, in particolare, che si fosse in presenza di un atto adottato ai sensi della speciale disciplina di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Avverso questa decisione aveva proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, e 543 c.p.c., in relazione all'art. 41 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, poiché il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che alla fattispecie fosse applicabile la disciplina speciale dei pignoramenti presso terzi promossi dall'agente di riscossione per il recupero di tributi erariali e contributi previdenziali, nonché per aver omesso di applicare l'altrettanto speciale previsione che permetteva, al concessionario in parola, la sottoscrizione della citazione, dell'esecutato e del terzo pignorato, da parte di dipendente dell'agente appositamente delegato, in luogo di difensore munito di procura.
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