Pignoramento degli immobili dei contribuenti-debitori

Pignoramento degli immobili dei contribuenti-debitori
Avv. Daniele Franzini Novità in materia di pignoramento degli immobili dei contribuenti-debitori, pignorabilità dell’abitazione principale e rottamazione delle liti fiscali. Il D.E.F. 2017 (c.d. manovrina fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 aprile, attualmente all’esame delle Camere) ha introdotto un nuovo metodo di calcolo del tetto minimo. In via di principio, la pignorabilità di qualsiasi immobile prescinde dall’entità del credito azionabile con l’esecuzione forzata, non essendo previsti limiti minimi. Il discorso cambia se ad agire è Equitalia (ovvero l’ente di riscossione) per la quale vigono regole particolari. L’avvio dell’esecuzione forzata deve essere preceduto dall’iscrizione dell’ipoteca (adempimento, viceversa, non obbligatorio per i creditori privati), formalità che deve essere, a sua volta, preceduta dall’invio (da effettuarsi con un anticipo di almeno 30 giorni) al contribuente di un apposito preavviso (il preavviso deve contenere l’indicazione del debito per il quale si procede, dell’importo e dell’immobile sui quale si intende iscrivere ipoteca). L’importo del debito complessivamente maturato dal contribuente ed iscritto a ruolo deve essere superiore, attualmente, a 120.000 euro (in origine, era stata fissata una ‘soglia’ minima di 20.000 euro, aumentata dal D.L. 69/2013); devono essere trascorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza alcun pagamento da parte del contribuente. Una regola particolare vige con riferimento al ‘tetto minimo’: in precedenza era previsto che un immobile, per poter essere pignorato da parte del Fisco, dovesse avere, singolarmente considerato, un valore superiore al debito maturato ovvero superiore a 120.000 euro. Nel D.E.F. 2017, è stata inserita la modifica del criterio di calcolo del ‘tetto minimo’ di 120.000 euro, diventato cumulativo: in pratica, si considera il valore dell’insieme degli immobili di proprietà del contribuente-debitore, valore che complessivamente calcolato deve superare 120.000 euro. Quanto all’abitazione principale, con il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, ne era stata dichiarata l’impignorabilità a condizione che l’immobile fosse per il contribuente l’unico immobile di sua proprietà e fosse nel contempo adibito a sua abitazione principale. Con il D.E.F. 2017 è stata confermata l’impignorabilità dell’abitazione principale. Infine, il D.E.F. 2017 introduce una rottamazione molto simile a quella delle cartelle Equitalia: la c.d. rottamazione delle liti fiscali. Fino al 30 settembre 2017 potranno essere presentate le domande di definizione agevolata delle controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, definizione da attuarsi mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo al netto di sanzioni ed interessi di mora. Allo stato, tuttavia, non sono state diffuse ulteriori notizie sulle modalità applicative e sui soggetti legittimati a presentare domanda, aspetti con riferimento ai quali dovrà attendersi la conclusione dell’iter parlamentare.
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