Pignoramento di credito non esigibile

Pignoramento di credito non esigibile
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15607 del 22 giugno scorso, ha affermato “l'assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”. Nello specifico, la non esigibilità del credito non esclude la sussistenza del credito stesso - a maggior ragione se risulta già accertato in sede giudiziale, anche con pronuncia non definitiva - né la possibilità della sua espropriazione, il che comporta il positivo accertamento del credito nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c. e la sua assegnazione in favore del creditore procedente, pur con il limite derivante dalle sue condizioni per l’esigibilità, le quali, rileveranno nell'ipotesi in cui il creditore assegnatario dovesse porre in esecuzione l'ordinanza di assegnazione.
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