Pignorabilità di stipendi e pensioni

Pignorabilità di stipendi e pensioni
Avv. Daniele Franzini La Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n. 91 del 28.4.2017, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con riferimento all’art. 545, comma 4, c.p.c. nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (come invece avviene per il trattamento pensionistico). L’art. 545, comma 4, c.p.c., come noto, stabilisce che le somme dovute dai datori di lavoro privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto. Il Tribunale Ordinario di Viterbo ha dedotto che tale disposizione violerebbe, tra gli altri, l’art. 3 della Costituzione ed il principio di eguaglianza e di ragionevolezza ivi sancito, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (come avviene invece per il trattamento pensionistico) e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari introdotte dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012 n. 44, che ha introdotto l’art. 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Secondo il Giudice rimettente, esisterebbe una disparità di trattamento, innanzitutto ed in linea generale, tra pensionato e lavoratore attivo: il pensionato, stando al regime di impignorabilità consolidatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, riceverebbe una tutela della propria pensione (che potrebbe essere considerata anche come una retribuzione differita) diversa e maggiore di quella che riceve un lavoratore attivo, per il quale, invece, vale unicamente la limitazione di un quinto prevista dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c., che prescinde, a differenza di quanto avviene per il pensionato, dal riferimento al minimo indispensabile necessario al soddisfacimento delle esigenze primarie di sopravvivenza del lavoratore medesimo e della sua famiglia. Sempre secondo il Giudice rimettente, esisterebbe una disparità di trattamento anche in relazione al regime della riscossione dei crediti erariali, in quanto rispetto al recupero del credito erariale il debitore risulterebbe, paradossalmente, maggiormente tutelato rispetto ai casi di esecuzione dei crediti c.d. comuni. La Consulta ha dichiarato la questione manifestamente infondata, avendo ritenuto in primis che la tutela, quale principio di ordine generale, della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. Quanto all’asserita violazione del principio di eguaglianza, la Consulta ha ritenuto che le argomentazioni del giudice rimettente non fossero condivisibili sia in relazione al regime di impignorabilità delle pensioni, sia, in via subordinata, in relazione al neo-introdotto art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, attesa l’evidente eterogeneità dei tertia comparationis, ovvero la diversità delle situazioni poste a confronto, rispetto alla disposizione impugnata.
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