Avv. Daniele Franzini
Il denaro contante pignorato presso il debitore produce interessi per tutto il periodo della custodia, nella misura fissata dalla banca, dall’ufficio postale o dagli altri enti abilitati ad aprire un libretto di deposito o un conto corrente nel contratto, dagli usi oppure, in mancanza, in quella legale.
Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15308 pubblicata in data 6 giugno 2019.
Secondo la Suprema Corte, gli interessi così maturati contribuiscono ad accrescere il compendio sequestrato o pignorato, ai sensi dell’art. 2912 c.p.c., secondo cui il pignoramento comprende i frutti (anche civili) della cosa pignorata.
Allo stesso modo, qualora il credito pignorato tragga origine da una fonte che prevede il decorso degli interessi, anche questi devono intendersi inclusi nell’oggetto del pignoramento.
Pertanto, in caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste.
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