Per la domanda di inadempimento dei patti parasociali opera il titolo generale di giurisdizione riferito al domicilio del convenuto

Per la domanda di inadempimento dei patti parasociali opera il titolo generale di giurisdizione riferito al domicilio del convenuto
Nelle controversie relative ai patti parasociali non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva, riservato al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società, bensì la giurisdizione rimane in capo al giudice dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.
Il caso

Il ricorrente, soccombente sia in primo che in secondo grado, si rivolgeva alla Suprema Corte per sentir dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello polacco. La controversia verteva sulla responsabilità da inadempimento del patto parasociale sottoscritto tra i due soci di una società avente la sede legale nonché operativa in Polonia, tuttavia il convenuto –controricorrente nel giudizio di Cassazione - aveva domicilio nel territorio italiano.

Regolamento (CE) n. 44/01

Al caso di specie si applica il Regolamento n. 44/2001, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai giudici di tale Stato membro, principio che tuttavia non si applica in caso di controversie in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche ovvero in materia di validità delle decisioni degli organi societari. Secondo l’interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite, la domanda di inadempimento dei patti parasociali non rientra nelle fattispecie suindicate, ragion per cui non può operare il titolo di giurisdizione esclusiva di cui sopra.

La decisione della cassazione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso, in quanto la domanda di inadempimento dei patti parasociali non rientra nelle fattispecie derogatorie del principio generale, stabilendo pertanto che rispetto alla domanda in esame opera il titolo generale di giurisdizione riferito al domicilio del convenuto.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Teresa Cacciapaglia

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