Pagamento del titolo di credito. La banca e’ obbligata ad attivarsi per impedire il protesto

Pagamento del titolo di credito. La banca e’ obbligata ad attivarsi per impedire il protesto
La Banca che ha ricevuto mandato di pagamento di una cambiale, al momento dell’atto solutorio, ha l’obbligo di intervenire sul processo di levata del protesto. Ove tale meccanismo non possa essere più interrotto, l’istituto di credito deve avvisare il mandante, per consentirgli di accedere alla procedura di cancellazione, ex art. 12 della legge n. 349 del 1973.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2549 del 4.2.2020.

In particolare, la Corte ha stabilito che, nel caso in cui la Banca riceva mandato di pagamento di una cambiale, con l’atto solutorio scatta l’obbligo di intervenire sul processo di levata del protesto e, ove ciò non sia possibile per lo stato avanzato dello stesso, deve avvisare immediatamente il mandante, per permettergli di accedere alla cancellazione del protesto.

Se la banca non adempie in questi termini, afferma la Corte, è contrattualmente responsabile, configurandosi una responsabilità, per condotta omissiva, atteso che l'istituto di credito è tenuto a comunicare al Pubblico Ufficiale il venir meno del presupposto per elevare il protesto, ovvero il mancato pagamento della cambiale. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale, implicante l'obbligo della banca di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto, derivante comunque dalla clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte.

E' indubitabile, ha altresì statuito la Corte, che l'istituto di credito, accettando sic et simpliciter il pagamento del titolo con addebito in conto corrente (peraltro con valuta del giorno della sua scadenza), nonostante il ritardo, peraltro minimo, rispetto alla stessa scadenza, ingeneri nel debitore il ragionevole affidamento che con l'intervenuta estinzione del debito sarebbe venuto meno ogni rischio dell'elevazione del protesto.

Pertanto la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine”.

Avv. Daniele Franzini

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