Ordine di esibizione 119 TUB: il giro di vite della Cassazione

Ordine di esibizione 119 TUB: il giro di vite della Cassazione
L'obbligo di esibizione ex art. 210 cpc può essere esercitato con successo in sede giudiziale solo laddove la Banca abbia negato al Cliente, a fronte di richiesta ex art. 119 TUB, copia della documentazione inerente i rapporti in essere al richiedente senza alcuna giustificazione. Lo ho stabilito la sentenza n. 24641 emessa dalla Corte di Cassazione Civile in data 8-13 settembre 2021.

Il caso sottoposto all'esame della Corte

L'art. 119 TUB conferisce la facoltà al Cliente dell'Istituto di Credito di chiedere ed ottenere a proprie spese la consegna della documentazione inerente i rapporti in essere ed alle operazioni dell'ultimo decennio. Il Cliente pertanto laddove dovesse ravvisarne la necessità può chiedere direttamente alla Banca, ancora prima che nella sede giudiziale, la quale è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha dunque chiarito che il diritto di ottenere la documentazione precitata può essere esercitato anche in sede giudiziale ma unicamente laddove la Banca si sia rifiutata di ottemperare agli obblighi sanciti dal TUB senza una valida giustificazione.

Il precetto dettato dalla sentenza in esame, pertanto, rappresenta un cambio di rottami rispetto al precedente indirizzo sul quale si era assestata la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale la richiesta di esibizione ex art . 210 cpc era ritenuta sempre legittima anche laddove la Banca avesse negato di fornire la documentazione supportando il diniego con una valida motivazione.

Secondo la Suprema Corte, dunque, l'istanza di esibizione degli estratti di conto corrente può essere ammessa solo se il cliente abbia avanzata specifica richiesta alla Banca prima di far ricorso al giudice, siccome previsto dall'art. 119 c. 4 VASCA

 

Avv. Michela Cinaglia

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