Con ordinanza del 15 giugno 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nello statuire che “l'opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio dettato dall'articolo 645 del codice di procedura civile, deve essere notificata alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio, necessaria per la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione” – ha ritenuto che la notifica a mezzo posta elettronica certificata, effettuata allegando la sola procura alle liti con la relata, firmate digitalmente, senza l’atto di opposizione, determina l’inesistenza dell’atto stesso.
Con ciò generando non la nullità (eventualmente sanabile), ma l’insussistenza della conoscibilità legale - che non consente alcuna possibilità di sanatoria - dell’atto cui tende la notificazione in favore della controparte. Il tutto, in ottemperanza ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo.
Sotto un altro profilo, deve osservarsi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, essendo decorso il termine per la rituale notifica dell’opposizione, cosi come deve ritenersi esclusa la possibilità per il debitore di proporre un’opposizione tardiva.
Related Posts